Accordo

Art. 34

In vigore dal 21 ago 2004
Divieto di discriminazione fiscale 1 Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano 2 I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-34

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