Accordo
Art. 36
In vigore dal 21 ago 2004
Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere
1 Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo
2 Durante i periodi transitori di cui all', il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui la Croazia è uno degli Stati successori, o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla Croazia per promuovere il commercio regionale
3 Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Croazia sanciti nel presente accordo
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-36