Accordo

Art. 28

In vigore dal 21 ago 2004
Prodotti della pesca 1 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Croazia, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V a), che sono soggetti alle disposizioni in esso contenute 2 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità europea, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V b), che sono soggetti alle disposizioni in esso contenute
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-28

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Art. 28 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo