Accordo
Art. 18
In vigore dal 21 ago 2004
1 I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo
2 I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario
- all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 60% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2003 ogni dazio è ridotto al 30% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2004 i dazi rimanenti sono aboliti
3 I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Repubblica di Croazia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ed eliminati secondo il seguente calendario
- all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 70% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2003 ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2004 ogni dazio è ridotto al 40% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2005 ogni dazio è ridotto al 30% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2006 ogni dazio è ridotto al 15% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2007 i dazi rimanenti sono aboliti
4 Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-18