Accordo

Art. 18

In vigore dal 21 ago 2004
1 I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo 2 I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario - all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 60% del dazio di base, - il 1 gennaio 2003 ogni dazio è ridotto al 30% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004 i dazi rimanenti sono aboliti 3 I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Repubblica di Croazia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ed eliminati secondo il seguente calendario - all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 70% del dazio di base, - il 1 gennaio 2003 ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004 ogni dazio è ridotto al 40% del dazio di base, - il 1 gennaio 2005 ogni dazio è ridotto al 30% del dazio di base, - il 1 gennaio 2006 ogni dazio è ridotto al 15% del dazio di base, - il 1 gennaio 2007 i dazi rimanenti sono aboliti 4 Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-18

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Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo