AccordoTitolo III

Art. 12

In vigore dal 21 ago 2004
Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione Dopo la firma del presente accordo, la Croazia avvia negoziati con il paese o i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati Gli elementi principali di tali convenzioni sono - il dialogo politico, - l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le parti in conformità delle disposizioni pertinenti dell'OMC, - concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, ad un livello equivalente a quello del presente accordo, - disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settori della giustizia e degli affari interni All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo La disponibilità della Croazia a concludere siffatte convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-12

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo