Accordo›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 21 ago 2004
Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli
2 Su richiesta delle Parti, il dialogo politico può assumere anche le seguenti forme
- all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Croazia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra,
- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d'Europa ed altri consessi internazionali,
- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare è intensificare tale dialogo
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-8