AccordoTitolo I

Art. 5

In vigore dal 21 ago 2004
1 L'associazione è realizzata progressivamente e viene completata entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo 2 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell' provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Croazia nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali stabiliti nel presente accordo
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-5

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Art. 5 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo