Accordo›Titolo X
Art. 110
In vigore dal 21 ago 2004
È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-110