AccordoTitolo IX

Art. 107

In vigore dal 21 ago 2004
L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con la Croazia L'assistenza, sotto forma di aiuti per il potenziamento delle istituzioni e di investimenti, vuole essenzialmente contribuire alle riforme democratica, economica e istituzionale della Croazia, in linea con il processo di stabilizzazione e di associazione L'assistenza finanziaria può riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione del presente accordo, compresi giustizia e affari interni Occorre vegliare a che vengano completamente realizzati i progetti di infrastrutture di interesse comune individuati nel protocollo n 6
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-107

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