AccordoTitolo VIII

Art. 102

In vigore dal 21 ago 2004
Sicurezza nucleare 1 Le Parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza La cooperazione potrebbe concentrarsi in particolare sui seguenti settori - miglioramento della normativa della Croazia in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di controllo e dei mezzi a loro disposizione, - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali, - gestione delle scorie radioattive e, all'occorrenza, smantellamento e decontaminazione delle centrali nucleari, - promozione di accordi tra gli Stati membri dell'UE, o l'Euratom, e la Croazia, in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle emergenze e alla ricerca antisismica transfrontaliera nonché, all'occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale, - problemi inerenti al ciclo del combustibile, - salvaguardia del materiale radioattivo, - potenziamento della sorveglianza e del controllo del trasporto di materiali che potrebbero provocare inquinamento radioattivo, - responsabilità di terzi nel settore dell'energia nucleare
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-102

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo