Accordo›Titolo VIII
Art. 102
In vigore dal 21 ago 2004
Sicurezza nucleare
1 Le Parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza La cooperazione potrebbe concentrarsi in particolare sui seguenti settori
- miglioramento della normativa della Croazia in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di controllo e dei mezzi a loro disposizione,
- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali,
- gestione delle scorie radioattive e, all'occorrenza, smantellamento e decontaminazione delle centrali nucleari,
- promozione di accordi tra gli Stati membri dell'UE, o l'Euratom, e la Croazia, in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle emergenze e alla ricerca antisismica transfrontaliera nonché, all'occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale,
- problemi inerenti al ciclo del combustibile,
- salvaguardia del materiale radioattivo,
- potenziamento della sorveglianza e del controllo del trasporto di materiali che potrebbero provocare inquinamento radioattivo,
- responsabilità di terzi nel settore dell'energia nucleare
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-102