Accordo›Titolo VIII
Art. 104
In vigore dal 21 ago 2004
Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico
1 Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI)
2 La cooperazione riguarda
- scambi di informazioni in campo scientifico e tecnologico e l'organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche,
- attività comuni di ricerca e sviluppo tecnologico,
- attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e specialisti delle due Parti impegnati in attività di ricerca e sviluppo tecnologico
3 Una siffatta cooperazione si basa su intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna delle Parti definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-104