Accordo›Titolo VIII
Art. 100
In vigore dal 21 ago 2004
Trasporti
1 Parallelamente alle disposizioni dell' e del protocollo n 6 del presente accordo, le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti per consentire alla Croazia di
- ristrutturare ed ammodernare i trasporti e le relative infrastrutture,
- migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo,
- applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità,
- sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile,
- migliorare la tutela dell'ambiente nei trasporti e ridurre gli effetti nocivi e l'inquinamento
2 I settori di cooperazione prioritari sono
- lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali e di navigazione interna, nonché degli altri grandi assi d'interesse comune, e dei collegamenti transeuropei e paneuropei,
- la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, anche attraverso un'adeguata cooperazione tra le competenti autorità nazionali,
- il trasporto stradale, compresi pedaggi e altri oneri, gli aspetti sociali e quelli ambientali,
- il trasporto combinato strada-ferrovia,
- l'armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale,
- l'ammodernamento delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie, e l'assistenza per ottenere finanziamenti a tal fine, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo,
- la promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni,
- l'adozione di politiche dei trasporti coordinate e compatibili con quelle in vigore nella Comunità
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-100