AccordoTitolo VIII

Art. 100

In vigore dal 21 ago 2004
Trasporti 1 Parallelamente alle disposizioni dell' e del protocollo n 6 del presente accordo, le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti per consentire alla Croazia di - ristrutturare ed ammodernare i trasporti e le relative infrastrutture, - migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo, - applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità, - sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile, - migliorare la tutela dell'ambiente nei trasporti e ridurre gli effetti nocivi e l'inquinamento 2 I settori di cooperazione prioritari sono - lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali e di navigazione interna, nonché degli altri grandi assi d'interesse comune, e dei collegamenti transeuropei e paneuropei, - la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, anche attraverso un'adeguata cooperazione tra le competenti autorità nazionali, - il trasporto stradale, compresi pedaggi e altri oneri, gli aspetti sociali e quelli ambientali, - il trasporto combinato strada-ferrovia, - l'armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale, - l'ammodernamento delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie, e l'assistenza per ottenere finanziamenti a tal fine, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo, - la promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni, - l'adozione di politiche dei trasporti coordinate e compatibili con quelle in vigore nella Comunità
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-100

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