Accordo›Titolo VIII
Art. 103
In vigore dal 21 ago 2004
Ambiente
1 Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di promuovere la sostenibilità dell'ambiente
2 La cooperazione potrebbe essere imperniata sui seguenti settori prioritari
- qualità dell'acqua, compresi il trattamento delle acque reflue, soprattutto dei corsi d'acqua transfrontalieri,
- lotta contro l'inquinamento atmosferico e idrico (compresa l'acqua potabile) locale, regionale e transfrontaliero,
- controllo efficace dei livelli di inquinamento e delle emissioni,
- elaborazione di strategie relative ai problemi globali e climatici,
- produzione e impiego razionali, sostenibili e non inquinanti dell'energia,
- classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche, - sicurezza degli impianti industriali,
- riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti e attuazione della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Basilea, 1989),
- impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura, - tutela di flora e fauna, comprese le foreste, e salvaguardia della biodiversità,
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana,
- impiego di strumenti economici e fiscali per migliorare l'ambiente,
- realizzazione di valutazioni dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica,
- ravvicinamento continuo delle legislazioni alle norme comunitarie,
- convenzioni internazionali in materia di ambiente alle quali la Comunità aderisce,
- cooperazione a livello regionale e internazionale,
- istruzione e informazione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile
3 Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, le Parti collaborano per assicurare la protezione di persone, animali, proprietà e ambiente contro le catastrofi provocate dall'uomo A tal fine, la cooperazione potrebbe comprende i settori seguenti
- scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di ricerca e sviluppo,
- reciproca notifica tempestiva e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi e le loro conseguenze,
- esercitazioni di salvataggio e di soccorso e sistemi di assistenza in caso di catastrofe,
- scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della ripresa in seguito a calamità
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-103