Accordo›Titolo VIII
Art. 95
In vigore dal 21 ago 2004
Cooperazione culturale
Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunità e popoli
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-95