Accordo›Titolo VIII
Art. 91
In vigore dal 21 ago 2004
Cooperazione nel settore sociale
1 In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione
2 Per quanto riguarda la previdenza sociale, le Parti cercano di adeguare il regime croato alle nuove esigenze economiche e sociali, essenzialmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione
3 La cooperazione tra le Parti comporta l'adeguamento della legislazione croata per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne
4 Le Parti sviluppano la cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-91