Accordo›Titolo VIII
Art. 88
In vigore dal 21 ago 2004
Turismo
1 La cooperazione tra le Parti nel settore turistico intende agevolare e incoraggiare il turismo e gli scambi nel settore attraverso il trasferimento di know-how, la partecipazione della Croazia ad importanti organizzazioni turistiche europee e l'esame della possibilità di realizzare operazioni comuni
2 Più in particolare, la cooperazione si prefigge
- scambi di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo e trasferimento di know-how,
- lo sviluppo di infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo,
- l'esame di progetti turistici regionali
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-88