Accordo›Titolo VIII
Art. 85
In vigore dal 21 ago 2004
Promozione e tutela degli investimenti
1 La cooperazione tra le Parti mira a instaurare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri
2 Più in particolare, la cooperazione si prefigge
- il miglioramento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Croazia,
- all'occorrenza, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti,
- una migliore tutela degli investimenti
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-85