Accordo›Titolo VIII
Art. 81
In vigore dal 21 ago 2004
1 La Comunità e la Croazia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Croazia, consolidando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti
2 Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale della Croazia L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso
3 Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Croazia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-81