Accordo
Art. 80
In vigore dal 21 ago 2004
Lotta alla criminalità e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione
1 Le Parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali
- tratta di esseri umani,
- attività economiche illecite, segnatamente corruzione, falsificazione di denaro, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti,
- traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- contrabbando,
- traffico illecito di armi,
- terrorismo
La cooperazione in tali settori è oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le Parti
2 L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore può comprendere
- l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto penale,
- una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere e prevenire la criminalità,
- la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture investigative,
- la definizione di misure volte a prevenire la criminalità
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-80