Art. 80
Accordo

Art. 80

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In vigore dal 21 ago 2004
Lotta alla criminalità e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione 1 Le Parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali - tratta di esseri umani, - attività economiche illecite, segnatamente corruzione, falsificazione di denaro, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti, - traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope, - contrabbando, - traffico illecito di armi, - terrorismo La cooperazione in tali settori è oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le Parti 2 L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore può comprendere - l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto penale, - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere e prevenire la criminalità, - la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture investigative, - la definizione di misure volte a prevenire la criminalità
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