Accordo
Art. 77
In vigore dal 21 ago 2004
Prevenzione e controllo dell'immigrazione illegale, riammissione
1 Le Parti decidono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale A tal fine
- la Croazia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità,
- ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della Croazia, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalità
Gli Stati membri dell'Unione europea e la Croazia forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative all'uopo necessarie
2 Le Parti accettano di concludere, dietro richiesta, un accordo tra la Croazia e la Comunità europea volto a disciplinare gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della Croazia in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi
3 In attesa della conclusione dell'accordo con la Comunità di cui al paragrafo 2, la Croazia accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con singoli Stati membri dell'Unione europea, volti a disciplinare gli obblighi specifici in materia di riammissione tra la Croazia e gli Stati membri dell'Unione europea, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi
4 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale, compresa la tratta di esseri umani Cooperazione nel settore della lotta contro il riciclaggio del denaro e le droghe illecite
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-77