Accordo›Titolo VIII
Art. 89
In vigore dal 21 ago 2004
Dogane
1 Le parti collaborano per garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della Croazia a quello della Comunità, in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo
2 In particolare, la cooperazione comprende
- la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della Croazia, nonché l'impiego del documento amministrativo unico (DAU),
- il miglioramento e la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci,
- lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti,
- lo sviluppo della cooperazione doganale per sostenere l'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale,
- scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine
- l'adozione, da parte della Croazia, della nomenclatura combinata,
- la formazione dei funzionari doganali
3 Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli , l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n 5
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-89