AccordoTitolo VIII

Art. 89

In vigore dal 21 ago 2004
Dogane 1 Le parti collaborano per garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della Croazia a quello della Comunità, in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo 2 In particolare, la cooperazione comprende - la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della Croazia, nonché l'impiego del documento amministrativo unico (DAU), - il miglioramento e la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci, - lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti, - lo sviluppo della cooperazione doganale per sostenere l'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale, - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine - l'adozione, da parte della Croazia, della nomenclatura combinata, - la formazione dei funzionari doganali 3 Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli , l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n 5
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-89

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Art. 89 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo