Accordo›Titolo VIII
Art. 101
In vigore dal 21 ago 2004
Energia
1 La cooperazione rispecchia i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, e si prefigge una progressiva integrazione dei mercati energetici dell'Europa.
2 La cooperazione prevede in particolare
- formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito, della trasmissione e della distribuzione e il ripristino delle interconnessioni di elettricità con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale,
- gestione e formazione nel settore energetico e trasferimento di tecnologia e di know-how, promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia, delle fonti energetiche rinnovabili, esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia,
- definizione di un contesto per la ristrutturazione delle società energetiche e cooperazione tra imprese del settore,
- lo sviluppo di un quadro normativo nel settore energetico, conforme all'acquis comunitario
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-101