Accordo›Titolo IX
Art. 106
In vigore dal 21 ago 2004
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli , e l09, la Croazia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-106