AccordoTitolo IX

Art. 106

In vigore dal 21 ago 2004
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli , e l09, la Croazia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-106

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Art. 106 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo