Accordo›Titolo X
Art. 111
In vigore dal 21 ago 2004
1 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del governo della Croazia
2 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno
3 I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno
4 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante della Croazia in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno
5 Nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-111