Accordo›Titolo X
Art. 116
In vigore dal 21 ago 2004
È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento croato e del Parlamento europeo Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento croato
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento croato, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-116