Accordo›Titolo X
Art. 117
In vigore dal 21 ago 2004
Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-117