AccordoTitolo X

Art. 119

In vigore dal 21 ago 2004
1 Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta - il regime applicato dalla Croazia nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o filiali, - il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Croazia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società e filiali croati 2 Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-119

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