AccordoTitolo X

Art. 124

In vigore dal 21 ago 2004
Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-124

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Art. 124 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo