Accordo›Titolo X
Art. 121
In vigore dal 21 ago 2004
Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-121