AccordoTitolo X

Art. 125

In vigore dal 21 ago 2004
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Croazia, dall'altro
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-125

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo