Art. 125
AccordoTitolo X

Art. 125

125 / 217
In vigore dal 21 ago 2004
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Croazia, dall'altro
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