Accordo›Titolo X
Art. 129
In vigore dal 21 ago 2004
Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure
L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-129