Accordo›Titolo X
Art. 130
In vigore dal 21 ago 2004
Accordo interinale
Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Croazia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, del presente accordo e dei protocolli nn 1-5, nonché delle disposizioni pertinenti in materia di trasporti del protocollo n 6, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni
Fatto a Lussembourgo, addì ventinove ottobre duemilauno
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-130