Accordo›Titolo X
Art. 122
In vigore dal 21 ago 2004
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o piu Stati membri, da un lato, e la Croazia, dall'altro
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