AccordoTitolo X

Art. 122

In vigore dal 21 ago 2004
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o piu Stati membri, da un lato, e la Croazia, dall'altro
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-122

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Art. 122 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo