Accordo›Titolo X
Art. 120
In vigore dal 21 ago 2004
1 Le Parti adattano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo
2 Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti
3 Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-120