AccordoTitolo X

Art. 114

In vigore dal 21 ago 2004
1 Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti della Croazia 2 Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato 3 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-114

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Art. 114 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo