AccordoTitolo X

Art. 112

In vigore dal 21 ago 2004
Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo d'azione dell'accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare altresì adeguate raccomandazioni Esso elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le Parti
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-112

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Art. 112 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo