Accordo Protocollo n. 4›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 21 ago 2004
Cumulo bilaterale in Croazia
I materiali originati della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Croazia si considerano materiali originari della Croazia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purchè siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse delle operazioni previste dall', paragrafo 1
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-4-3