Accordo Protocollo n. 3›Titolo X
Art. 2
In vigore dal 21 ago 2004
I dazi applicati a norma dell' possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione
- quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la Croazia, oppure
- in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-2-3