Accordo Protocollo n. 3Titolo X

Art. 2

In vigore dal 21 ago 2004
I dazi applicati a norma dell' possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione - quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la Croazia, oppure - in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-2-3

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