Accordo Protocollo n. 2›Titolo X
Art. 4
In vigore dal 21 ago 2004
1 Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari della Croazia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo
2 Le restrizioni quantitative all'importazione in Croazia di prodotti siderurgici originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-4-2