Accordo Protocollo n. 2›Titolo X
Art. 3
In vigore dal 21 ago 2004
1 I dazi doganali applicabili all'importazione in Croazia di prodotti siderurgici originari della Comunità diversi da quelli elencati all'allegato I vengono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo
2 I dazi doganali applicabili all'importazione in Croazia dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario
- all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio viene ridotto al 65% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2003, il dazio è ridotto al 50% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2004, il dazio è ridotto al 35% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2005, il dazio è ridotto al 20% del dazio di base,
- il 1 gennaio 2006, i dazi rimanenti vengono aboliti
Storico versioni
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