Accordo Protocollo n. 3Titolo X

Art. 1

In vigore dal 21 ago 2004
PROTOCOLLO N 3 SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI TRA LA COMUNITÀ E LA CROAZIA 1 La Comunità e la Croazia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate 2 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di - ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo, - modificare i dazi indicati negli allegati I e II, - aumentare o abolire i contingenti tariffari 3 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della Croazia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-1-3

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Art. 1 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo