Art. 1
Accordo Protocollo n. 3Titolo X

Art. 1

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In vigore dal 21 ago 2004
PROTOCOLLO N 3 SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI TRA LA COMUNITÀ E LA CROAZIA 1 La Comunità e la Croazia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate 2 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di - ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo, - modificare i dazi indicati negli allegati I e II, - aumentare o abolire i contingenti tariffari 3 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della Croazia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo
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