Art. 4
Accordo Protocollo n. 4Titolo II

Art. 4

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In vigore dal 21 ago 2004
Cumulo bilaterale in Croazia I materiali originati della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Croazia si considerano materiali originari della Croazia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purchè siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse delle operazioni previste dall', paragrafo 1
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-4-3