Convenzione
Art. 258
In vigore dal 30 mar 1986
Le disposizioni in applicazione dell' a favore degli Stati ACP meno sviluppati si trovano negli articoli seguenti:
- Cooperazione agricola e sicurezza alimentare
, primo trattino, , paragrafo 3
- Sviluppo industriale
, secondo e terzo comma
- Trasporti e comunicazioni
- Sviluppo del commercio e dei servizi
, paragrafo 3
- Sviluppo regionale
- Regime generale degli scambi
- Stabilizzazione dei proventi da esportazione di prodotti
di base agricoli
, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera c), , paragrafo 2, , paragrafo 2,
- Prodotti minerari: sistema speciale di finanziamento (Sysmin)
,
- Cooperazione finanziaria e tecnica
, punto i), , paragrafo 2, lettera c),
, paragrafo 2, secondo trattino, ,
paragrafo 2, lettera c), , paragrafo 11, , paragrafo 4, , paragrafo 6
- Investimenti
- Norme di origine
protocollo n° 1: e , paragrafo 4 e paragrafo
8, lettera a).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-258