Convenzione›Titolo II
Art. 155
In vigore dal 30 mar 1986
1. Qualora l'importo totale delle basi di trasferimento relative a un anno di applicazione, calcolate all', paragrafo 2 ed eventualmente ridotte secondo le disposizioni previste all', superi l'importo delle risorse del sistema disponibili a titolo di tale anno, si procede automaticamente, per ogni anno, tranne l'ultimo, all'utilizzazione anticipata, sino ad un massimo del 25% della frazione dell'anno successivo.
2. Qualora, dopo la misura di cui al paragrafo 1, l'importo delle risorse disponibili sia sempre inferiore all'importo totale delle basi di trasferimento relative allo stesso anno d'applicazione, l'importo di ciascuna base di trasferimento superiore a 2 MECU nel caso degli Stati ACP elencati agli e superiore a 1 MECU nel caso degli Stati ACP elencati all' è ridotto conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.
3. a) Ciascuna base di trasferimento è ridotta di un importo calcolato applicando al livello di riferimento in questione una percentuale pari a quella di cui all' applicabile allo Stato ACP interessato.
b) Qualora, dopo la riduzione di cui alla lettera a), l'importo totale delle basi di trasferimento così determinate sia inferiore all'importo delle risorse disponibili, la rimanenza è ripartita tra i singoli trasferimenti proporzionalmente alle riduzioni effettuate.
c) In nessun caso la riduzione di ciascuna base di trasferimento
di cui alla lettera a) è superiore
- al 30% per gli Stati ACP elencati agli , - al 40% per gli altri Stati ACP.
4. Se, dopo la riduzione di cui al paragrafo 3, l'importo totale dei trasferimenti che possono dar luogo a versamento supera l'importo delle risorse disponibili, il Consiglio dei Ministri valuta la situazione sulla scorta di una relazione della Commissione concernente la probabile evoluzione del sistema ed esamina le disposizioni da adottare, nel quadro della presente convenzione, per porvi rimedio.
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