ConvenzioneTitolo II

Art. 153

In vigore dal 30 mar 1986
1. L'importo globale di cui all' è suddiviso in un numero di frazioni annue di pari entità corrispondente al numero di anni di applicazione. 2. Gli interessi prodotti dal collocamento sul mercato, nel periodo 1° aprile - 30 giugno, dell'importo corrispondente alla metà di ciascuna frazione annua, detratti i versamenti di anticipi e trasferimenti effettuati in tale periodo, sono accreditati alle risorse del sistema. Gli interessi prodotti dal collocamento sul mercato, nel periodo 1° luglio - 31 marzo, dell'importo corrispondente alla seconda metà di ciascuna frazione annua, detratti i versamenti di anticipi e trasferimenti effettuati in questo secondo periodo, sono accreditati alle risorse del sistema. 3. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni di applicazione della presente convenzione è riportata di diritto all'anno successivo.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-153

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Art. 153 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo