Art. 153
ConvenzioneTitolo II

Art. 153

173 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. L'importo globale di cui all' è suddiviso in un numero di frazioni annue di pari entità corrispondente al numero di anni di applicazione. 2. Gli interessi prodotti dal collocamento sul mercato, nel periodo 1° aprile - 30 giugno, dell'importo corrispondente alla metà di ciascuna frazione annua, detratti i versamenti di anticipi e trasferimenti effettuati in tale periodo, sono accreditati alle risorse del sistema. Gli interessi prodotti dal collocamento sul mercato, nel periodo 1° luglio - 31 marzo, dell'importo corrispondente alla seconda metà di ciascuna frazione annua, detratti i versamenti di anticipi e trasferimenti effettuati in questo secondo periodo, sono accreditati alle risorse del sistema. 3. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni di applicazione della presente convenzione è riportata di diritto all'anno successivo.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-153