ConvenzioneTitolo II

Art. 156

In vigore dal 30 mar 1986
Prima della scadenza del periodo di cui all', il Consiglio dei Ministri decide in merito all'utilizzazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui all', compresi gli interessi previsti all', paragrafo 2, nonché alle condizioni di utilizzazione successiva degli importi che gli Stati ACP devono ricostituire ai sensi degli dopo la scadenza del periodo di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-156

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 156 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo