Convenzione›Titolo II
Art. 156
In vigore dal 30 mar 1986
Prima della scadenza del periodo di cui all', il Consiglio dei Ministri decide in merito all'utilizzazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui all', compresi gli interessi previsti all', paragrafo 2, nonché alle condizioni di utilizzazione successiva degli importi che gli Stati ACP devono ricostituire ai sensi degli dopo la scadenza del periodo di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-156